DIFFIDA DI 14 AVVOCATI DI TRIESTE AL GOVERNATORE FEDRIGA . Istanza di modifica in via di autotutela del contenuto delle delibere...
DIFFIDA DI 14 AVVOCATI DI TRIESTE AL GOVERNATORE FEDRIGA.
Istanza di modifica in via di autotutela del contenuto delle delibere della Regione Autonoma F.V.G. n. 758 del 22 maggio 2020 e n. 804 del 29 maggio 2020
Preg.mo sig. Presidente della Regione F.V.G.,
Preg.mo sig. Assessore al Lavoro,
Preg.mo sig.Assessore con delega alla salute.
Abbiamo preso visione delle Linee guida regionali per la riapertura di attività educative,ludico e ricreative per minori adottate con le delibere n. 758 e n. 804 della Regione Autonoma F.V.G.
Sono previste cautele molto stringenti, tra cui l’uso di mascherine ai bambini al di sopra dei sei anni di età e gruppi ristretti di bambini con educatore.
L’uso di mascherine e l’obbligo del distanziamento sociale sono prescrizioni che incidono sulla libertà personale (art. 13 Cost.), sicché deve essere una Legge (riserva assoluta di legge) che precisa i casi ed i modi in cui tali misure possono essere adottate. D’altro canto anche se le considerassimo delle mere “prestazioni personali imposte” (art. 23 Cost.), oppure “trattamenti sanitari” (art. 32 Cost.), sarebbe pur sempre necessaria una legge (riserva di legge relativa) che ne consentisse l’adozione.
Sul punto l’art. 1, comma 2, lett. gg) del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 (convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35) si limita a statuire “per i servizi di pubblica necessità ”, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, “previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale”. L’art. 1, comma 14 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 si limita a dichiarare che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida”, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
In sintesi al di fuori dei “servizi di pubblica necessità ” – tra cui non rientrano quelli relativi ai Centri Estivi – il legislatore non ha previsto né l’obbligo generalizzato di utilizzo di strumenti di protezione individuale, né l’obbligo di distanziamento sociale.
Ne consegue l’illegittimità sul punto sia del D.P.C.M. 17 maggio 2020, sia delle citate Linee guida di cui alle delibere n. 758 e n. 804 della Regione Autonoma F.V.G., in quanto emessi in carenza di potere.
Sotto un diverso profilo le prescrizioni in oggetto risultano altresì illegittime, in quanto non proporzionate né adeguate rispetto alla attuale situazione della epidemia, alla curva dei contagi ed alla fascia di età dei soggetti cui si riferiscono tali prescrizioni.
Ed invero l’art. 1, comma 1, Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 (convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35) prevede che “Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, …., una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, …., e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”.
Appare del tutto evidente che la complessità e gravosità delle cautele previste nei citati provvedimenti amministrativi a carico dei fruitori dei Centri Estivi (bambini e ragazzi sino a 17 anni d’età ) non sono state modulate tenendo conto dell’ “andamento epidemiologico del predetto virus”. E ciò vale sia per l’obbligo delle mascherine sia per le misure di distanziamento sociale.
Per quanto riguarda la Regione F.V.G. infatti i dati forniti dall’I.S.S. attestano che su 2.821 casi positivi ci sono 29 casi di bambini (0-9 anni) pari all’1,0% e 72 casi di ragazzi pari all’2,6% (10-19 anni). Insomma abbiamo 101 casi su un complessivo regionale di 199.204 di bambini e ragazzi tra 0-19 anni (dati ISTAT a gennaio 2019). A Trieste poi solo tre bambini sono stati ricoverati al Burlo.
La Protezione Civile, che quotidianamente aggiorna la situazione del contagio, attesta che al 01 giugno gli attualmente positivi sono 266, di cui 40 in ospedale e solo 2 in terapia intensiva; 2.673 i guariti. Non c’è alcuna situazione di gravità : pochissimi ammalati e moltissimi guariti.
Anzi in questi giorni numerosi virologi e medici stanno sostenendo che il virus si è indebolito avendo perso la propria carica virale (Prof. Alberto Zangrillo – Direttore terapia intensiva Ospedale San Raffaele, Milano; Prof. Massimo Clementi – Direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Ospedale San Raffaele, Milano; Prof. Guido Silvestri – Capo dipartimento di Patologia all’Università Emory di Atlanta; Prof. Giuseppe Remuzzi – Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS; Dott. Maurizio Borghetti, Ospedale di Crema; Prof. Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma).
Riteniamo quindi condividiate il fatto che le prescrizioni in oggetto sono sproporzionate perché si rivolgono ad una fascia della popolazione a basso rischio che, di solito, non si infetta, quando si infetta non è nemmeno chiaro se vi sia l’idoneità a contagiare gli altri e comunque quasi mai si ammala (lo ha detto il Prof. Giuseppe Remuzzi, sentito il 5 maggio 2020 alla 12ᵃ Commissione, Igiene e Sanità , del Senato http://webtv.senato.it/webtv_comm?video_evento=77801#).
Tali affermazioni trovano del resto conferma in un recente studio dello E.C.D.C (https://www.ecdc.europa.eu/…/covi…/questions-answersEuropean Centre for Disease Prevention and Control) secondo cui i bambini rappresentano una percentuale molto bassa dei casi di COVID-19 segnalati, con circa l’1% di tutti i casi per i soggetti di età inferiore a 10 anni e il 4% per quelli di età compresa tra 10 e 19 anni. Non è neppure dimostrato che i bambini possano essere fonte di infezione per gli adulti.
Ma vi è un profilo fondamentale: le attività svolte nei centri estivi avvengono quasi sempre all’aperto dove il rischio di contagio è da escludersi (in questo senso si è espresso il Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, nella Nota n. 0010736 del 29/03/2020).
Su tali premesse non si comprende dunque la ragione per cui si vorrebbe far indossare le mascherine ai bambini, mentre giocano o frequentano un centro estivo all’aperto. Parimenti incomprensibile l’obbligo del distanziamento sociale previsto per gli ammalati ed imposto ai sani.
Sul punto le citate Linee guida contrastano palesemente sia con il D.P.C.M. 17 maggio 2020 – dove l’obbligo di protezione sussiste solo “nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico” e quando non sia possibile garantire “il mantenimento della distanza di sicurezza” – sia con le Linee guida deliberate dalla Conferenza delle regioni e delle Province Autonome (aggiornate al 25 maggio 2020) dove per le piscine, palestre e per l’attività fisica all’aperto non c’è alcun obbligo di indossare strumenti di protezione individuale, sia infine con l’Ordinanza 14 dd. 17/05/2020 che esclude l’obbligo in questione “in caso di attività motoria svolta in luogo isolato e di quella sportiva nella fase di attività intensa”.
Infine le mascherine risultano inadeguate rispetto al fine di tutela della salute cui sarebbero deputate.
Sia l’O.M.S., in un documento pubblicato il 6 aprile 2020 (https://www.who.int/…/advice-on-the-use-of-masks-in-the-com… care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov), sia l’European Centre for Disease Prevention and Control (“Using face masks in the community” dell’8 aprile 2020)(https://www.ecdc.europa.eu/…/fi…/documents/COVID-19-use-face masks-Community. pdf) hanno precisato che l’uso di mascherine di tipo medico nella comunità potrebbe creare un falso senso di sicurezza, con un abbandono di altre misure essenziali quali le pratiche di igiene delle mani e il distanziamento fisico, e potrebbe indurre a toccarsi il viso sotto la mascherina e sotto gli occhi.
Nel citato documento l’O.M.S. segnala alcuni rischi potenziali che dovrebbero essere attentamente presi in considerazione in ogni processo decisionale, ovvero autocontaminazione che può avvenire toccando e riutilizzando mascherine contaminate, potenziali difficoltà respiratorie, falso senso di sicurezza, che induce a una potenziale riduzione dell’osservanza di altre misure preventive quali il distanziamento fisico e l’igiene delle mani.
Per un corretto uso delle mascherine il documento dell’O.M.S. prevede numerose raccomandazioni quali: posizionare la mascherina con attenzione, assicurandosi che copra la bocca e il naso, e legarla bene; evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; rimuovere la mascherina utilizzando la giusta tecnica: non toccare la parte anteriore della mascherina ma slegarla da dietro, dopo averla rimossa o ogni qualvolta una mascherina usata sia stata toccata inavvertitamente, lavare le mani con un apposito prodotto a base alcolica oppure con acqua e sapone se le mani sono visibilmente sporche; appena risulta umida, sostituire la mascherina con una mascherina nuova, pulita e asciutta; non riutilizzare le mascherine monouso; eliminare le mascherine monouso dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo averle rimosse.
Da quanto appena esposto è veramente difficile ipotizzare un uso corretto delle mascherine da parte della popolazione, specie quella più giovane e soprattutto i bambini, in particolare durante il periodo estivo ormai alle porte.
Con tutti i rischi per la salute evidenziati dal dott. Antonio Lazzarino, epidemiologo presso l’University College London, (https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1435/rr-40), derivanti da un uso inappropriato delle mascherine: aumento dei rischi di infezione per sé e per gli altri, difficoltà respiratorie, peggioramento della dispnea a causa della inalazione di CO2,peggioramento delle condizioni cliniche degli infetti a causa del continuo ricircolo respiratorio dei propri virus.
Tra l’altro le “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” dell’Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID- 19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589584239939), ha rivelato che sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche le particelle virali infettanti sono state rilevate fino a 7 giorni dopo la contaminazione, mentre nello strato interno delle mascherine chirurgiche fino a 4 giorni dopo.
Per quanto concerne infine l’obbligo del distanziamento sociale si sottolinea che si tratta di misura prevista in presenza di persone ammalate: i bambini e ragazzi che frequenteranno i centri estivi sono soggetti sani, fino a prova contraria. Anche se ci fosse qualche “asintomatico” secondo l’Istituto Superiore di Sanità (https://www.epicentro.iss.it/…/trasmissione-prevenzionetrat…) “il contatto con i casi sintomatici è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2”, mentre “l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da casi asintomatici è possibile, ma non frequente” (in questo senso anche l’E.C.D.C.: Coronavirus disease 2019 (COVID-19)in the EU/EEAand the UK–ninthupdate, 23 April 2020).
Il rischio basso di contagio da parte degli asintomatici unitamente al fatto che la fascia d’età è a basso rischio di infezione, deve essere ponderata con i danni che bambini e ragazzi hanno già subito a causa del prolungato isolamento domestico (a partire dallo stress come evidenziato dall’I.S.S. https://www.epicentro.iss.it/…/sars-cov-2-gestione-stress-a… e che subiranno a causa della impossibilità di interagire e relazionarsi liberamente con i propri coetanei.
Essendo dunque evidente che, sia l’obbligo delle mascherine sia quello dello distanziamento sociale non risultano proporzionati rispetto allo stato attuale del rischio COVID-19 (art. 32 Cost.), si chiede al sig. Presidente della Regione F.V.G. che in via di autotutela, previa modifica delle Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludico e ricreative per minori adottata con le delibere n. 758 e n. 804 della Regione Autonoma F.V.G., voglia escludere l’obbligo dell’uso delle mascherine per bambini ed adolescenti durante l’accesso ai servizi dei centri estivi comunali estivi consentendo altresì la relazione interpersonale a distanza inferiore di un metro, alla luce del principio di precauzione (art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE) e Commissione europea) che può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva che non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.
Distinti saluti.
Trieste, 01 giugno 2020
Avv. Martina Apollonio
Avv. Andrea Comisso
Avv. William Crivellari
Avv. Alessandra Devetag
Avv. Barbara Donato
Avv. Annalisa Fedele
Avv. Patrizia Fanelli
Avv. Antonello Lacapra
Avv. Chiara Russo
Avv. Stefano Sibelja
Avv. Pierumberto Starace
Avv. Furio Stradella
Avv. Giorgio Tudech
Avv. Paolo Vizintin
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