Trascrizione Video.
C’è un’ombra inquietante che si proietta sul Ministro Speranza, sulla gestione
della prima ondata di contagi da COVID e su tutti i soggetti coinvolti che, se
confermata ci porterebbe in uno scenario di una gravità che non esitiamo a
definire inimmaginabile.
Come tutti sanno allo scoppio della pandemia il Ministero della Salute guidato
al Ministro Speranza e l’AIFA l’Agenzia Italiana per il Farmaco hanno
prescritto ai medici le linee guida che prevedevano per i pazienti positivi al
COVID di non utilizzare alcuna terapia farmacologica, nella prima fase della
malattia, ma di limitarsi a vigile attesa e Tachipirina.
Le linee guida, dicevano quindi ai medici dei pazienti Covid, di evitare
l’utilizzo di terapie come Idrossiclorochina, Cortisone, Antibiotici, Eparina,
eccetera, considerate inutili e controproducenti.
Molti medici in disaccordo con questo approccio e rivendicando il loro diritto
e dovere di utilizzare tutte le cure disponibili, si sono rivolti alla
giustizia, e il Tar del Lazio ha accolto il loro ricorso questo marzo,
sospendendo di fatto il protocollo voluto dal ministero.
Il 26 aprile però, il Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso di Aifa e
Ministero della Salute contro la sospensiva del Tar imponendo dunque il
ritorno al precedente protocollo ossia la vigile attesa e la Tachipirina.
NOTA:
Consiglio di Stato, presidente in carica:
Filippo Patroni Griffi
È stato ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione nel governo Monti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel governo Letta e presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Italiana.
Ma perché il Ministro della Salute e l’Agenzia del Farmaco dovrebbero voler
impedire ai medici di trattare la malattia con farmaci come Eparina o
Cortisone che hanno una lunga e documentata storia di applicazione
terapeutica, se questi ultimi la ritengono utili?
La risposta potrebbe stare nel regolamento CE 507/2006. Ossia la normativa
dell’unione europea che regola l’autorizzazione all’utilizzo di farmaci
sperimentali. I vaccini attualmente in commercio infatti sono a tutti gli
effetti farmaci sperimentali che non sono testati come previsto dalla legge.
La normativa del 2006 parla chiaro e all’articolo 4 comma 2 ultimo capoverso
afferma che:
“Nel caso di determinate categorie di medicinali al fine di rispondere a
necessità mediche insoddisfatte dei pazienti e nell’interesse della salute
pubblica, può tuttavia risultare necessario concedere autorizzazioni
all’immissione in commercio basate su dati meno completi di quelli normalmente
richiesti e subordinate ad obblighi specifici”
Dunque farmaci sperimentali come i vaccini possono essere messi in commercio,
anche senza un adeguata sperimentazione,
solo in assenza di altri tipi di cure, e dunque autorizzando qualsiasi
altro tipo di cura diverso dalla vigile attesa sarebbe venuto a mancare il
presupposto delle necessità mediche insoddisfatte, indispensabile in base alla
legge per autorizzare la messa in commercio degli attuali vaccini.
Bisognerà attendere il 20 luglio, data in cui è previsto presso il Tar il
giudizio di merito su linee guida che a oggi sono di nuovo in vigore, per
sapere come evolverà la battaglia legale. Ma la decisione di Draghi di
confermare Speranza e
la scelta di Salvini di NON votare la sfiducia al ministro, inducono a
pensare che dietro la volontà di difendere l’attuale Ministro ci siano
pressioni di natura non politica, ma sistemica [Notalo: traduci “sistemica”
con politica internazionale industriale finanziaria] e che il disastro causato
da Speranza sia stato frutto di scelte precise sull’utilizzo dei vaccini come
unico possibile strumento di lotta alla pandemia. […]
Video realizzato da
Lafinanzasulweb
Trascrizione parlato estratto da YouTube, corretto e impaginato da Notalo.it